Imprese in ginocchio, aumentano i ristori

Dic 14, 2020 | Aziende e professioni

La pandemia Covid-19 non è ancora decisa ad abbandonare il nostro paese e questo non fa che peggiorare la già drammatica situazione delle imprese italiane.

Alla luce di questo difficile contesto è stato introdotto, a seguito del già conosciuto Decreto Ristori e Decreto Ristori -bis, anche il Decreto Ristori -ter seguito a pochi giorni di distanza dal Decreto Ristori -quater.

Riassumiamo le principali previsioni dei quattro decreti emanati.

Decreto Ristori (DL 28.10.2020 n. 137 – G.U. 28.10.2020 n. 269)

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO Riconoscimento di un contributo a fondo perduto destinato agli operatori economici colpiti dalle misure restrittive previste dai DPCM del 24/10/2020.

Come ottenere il contributo a fondo perduto
Le imprese interessate possono ottenere l’erogazione del contributo in due modi:
1. automaticamente se avevano già ottenuto l’accredito del contributo previsto dal c.d. Decreto Rilancio (art.24 del DL 34/2020);
2. presentando un’istanza contenente, tra le altre, informazioni relative ai dati del richiedente, alla partita IVA, ai ricavi o compensi del 2019, al fine di determinare la percentuale del contributo, al fatturato o corrispettivi di aprile 2019 e 2020 per determinare l’ammontare del contributo e verificare il calo richiesto.

Termini di presentazione
Nel caso di presentazione dell’istanza essa dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20/11/2020 al 15/01/2021. Seguiranno due ricevute, una di presa in carico e una di accettazione o scarto della richiesta di ottenimento del contributo.
2) CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE Riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione. Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta locazioni istituito dal Decreto Rilancio, eliminando ogni requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
L‘estensione è limitata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24/10/2020 ed i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al Decreto Ristori.

 

Decreto Ristori -Bis (DL 9.11.2020 n. 149 – G.U. 9.11.2020 n. 279)

In seguito al DPCM del 03/11/2020 le novità introdotte rispetto al Decreto Ristori sono le seguenti:

1) INCREMENTO DEL GIÀ NOTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO all’art. 1 è previsto un incremento del già noto contributo a fondo perduto di un ulteriore 50%, passando così dal 150 al 200%, per le seguenti attività operanti nelle c.d. Regioni arancioni o rosse:
– gelaterie, pasticcerie (anche ambulanti), bar ed esercizi simili senza cucina, alberghi (Allegato 1).
Per le modalità di richiesta del contributo si rimanda a quanto sopra esposto in merito al Decreto Ristori.
2) NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO all’art. 2 è previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività, indicate nell’Allegato 2 del decreto, che operano nelle c.d. Regioni rosse.
Per le modalità di richiesta del contributo si rimanda a quanto sopra esposto in merito al Decreto Ristori.
3) PROROGA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2021 all’art. 6 viene eliminato il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi, necessario per beneficiare della proroga del versamento al 30/04/2021 della seconda rata degli acconti ex art. 98 del DL 104/2020 (Decreto Agosto”) in capo alle due seguenti categorie di soggetti:
a) soggetti ISA che, nel contempo:
i. esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’art. 1 co. 1 del DL Ristori-bis e nell’Allegato 2 al medesimo DL Ristori-bis;
ii. hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 (si tratta, alla data del Decreto Ristori bis, delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta);

b) soggetti ISA esercenti attività di gestione di ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020 (si tratta, alla data del Decreto Ristori bis, delle Regioni Puglia e Sicilia).

 

Decreto Ristori -Ter (DL 23.11.2020 n. 154 – G.U. 23.11.2020 n. 291)

Oltre a quanto già previsto dai precedenti decreti, con il DL n.154 del 23/11/2020 è stato introdotto quanto segue:

  1. estensione delle disposizioni dei precedenti decreti alle nuove Regioni rosse: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
  2. introduzione di un nuovo codice ATECO ad integrazione dell’elenco previsto dall’Allegato 2 del Decreto Ristori -bis: 47.72.10 commercio al dettaglio di calzature e accessori;
  3. integrazione della dotazione del fondo previsto dal Decreto Ristori -bis per 1,45 miliardi.

 

Decreto Ristori -Quater (DL 30.11.2020 n. 157 – G.U. 30.11.2020 n. 297)

1) PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ACCONTI IRES E IRPEF) E DELL’IRAP L’articolo 1 prevede la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi (acconti IRES e IRPEF) e dell’IRAP rispettivamente al:
10 dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
30 aprile 2021 per:
a. Soggetti non ISA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 1° semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente;

b. Operatori economici, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che rientrano tra i codici ATECO indicati negli Allegati 1 e 2 del DL 149/2020, poi integrato dal DL 154/2020 (Decreto Ristori-ter), e con sede nelle c.d. Regioni rosse;

c. esercenti servizi di ristorazione nelle c.d. Regioni arancioni, come individuate alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

Si ricorda che per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) era già in vigore il differimento dei versamenti delle imposte sui redditi (acconti IRES e IRPEF) e dell’IRAP per i soggetti avente sede legale o operativa sul territorio nazionale che applicano gli ISA e per i quali nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per coloro che NON esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che presentano il modello REDDITI, rimane valida la scadenza del 30 novembre 2020.

2) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PREVISTI PER IL MESE DI DICEMBRE Versamenti sospesi
L’articolo 2 prevede la sospensione dei seguenti versamenti:
1. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
2. Trattenute relative alle addizionali comunali e regionali IRPEF;
3. Contributi previdenziali e assistenziali;
4. IVA periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020;
5. acconto IVA 2020.

Soggetti interessati
Trattasi delle seguenti tipologie di esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
1) Esercenti attività sospese in base al DPCM del 3 novembre 2020, indipendentemente dalla loro localizzazione;
2) Esercenti con ricavi o compensi NON superiori a 50 milioni e con un calo di fatturato o corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, indipendentemente dalla loro localizzazione;
3) Esercenti attività dei servizi di ristorazione nelle c.d. Regioni arancioni e rosse (individuate al 26 novembre 2020);
4) Esercenti che operano nei settori economici compresi nell’Allegato 2 del DL 149/2020 (poi integrato dal DL 154/2020 – Decreto Ristori-ter) o che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o torr operator delle c.d. Regioni rosse (individuate al 26 novembre 2020);
5) Esercenti attività d’impresa, arti o professioni da una data successiva al 30 novembre 2019.

Nuova scadenza
I versamenti sospesi dovranno essere versati scegliendo tra due modalità:
1. In un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
2. Attraverso un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 marzo 2021.