Paese che vai, IVA che trovi

Feb 27, 2020 | Fisco e contabilità

Un’impresa italiana acquista biglietti aerei per i suoi dipendenti o collaboratori da una compagnia estera. È necessario applicare l’IVA? E come?

Per rispondere a tale quesito occorre tenere presente la regola generale che afferma che, se la compagnia estera non fa utilizzo di una stabile organizzazione in Italia, sull’impresa committente del servizio ricadono gli obblighi previsti dall’art.17 del DPR 633/72 (Acquisti di beni e servizi da non residenti). Il committente dovrà quindi emettere un’autofattura (o eventualmente integrare la fattura ricevuta dalla compagnia aerea) e individuare il regime IVA da applicare. 

In Italia la prestazione di trasporto è rilevante, ai fini IVA, in proporzione alla distanza percorsa sul territorio nazionale. Per evitare le difficoltà derivanti dal calcolo della distanza effettivamente percorsa, l’Amministrazione finanziaria ha previsto l’applicazione di una percentuale forfettaria di percorrenza, fissata nella misura del 38%.

All’interno del corrispettivo da pagare inoltre dovrà essere indicata la quota parte esclusa dal calcolo IVA e la quota parte compresa nel campo di applicazione dell’imposta.

A tutto questo c’è tuttavia un ma. Nella parte di corrispettivo soggetta al calcolo IVA infatti, può essere fatto valere il regime di imponibilità nel caso di trasporti di persone eseguiti in parte in territorio italiano e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto.

Ulteriore casistica particolare è data dai casi di voli interni. In merito permane l’obbligo di emissione di un’autofattura, ma è stato previsto che la prestazione venga assoggettata a IVA con aliquota pari al 10%. 

In questi casi non vi è diritto alla detrazione dell’imposta, salvo il caso in cui le prestazioni formino oggetto dell’attività propria dell’impresa committente.