Con la legge di conversione del decreto fiscale 2019, sono state ridotte le sanzioni inizialmente previste in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento presentate a decorrere da marzo 2020. La versione precedente della disposizione prevedeva una sanzione pari a 1.000 euro; ora invece quest’ultima è fissata a:
- 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro;
- 250 euro fissi per importi superiori ai 5.000 euro.
Ma facciamo un passo indietro. Innanzitutto l’Agenzia ha la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di effettuare dei controlli.
In seguito a questi controlli automatizzati, se il credito risulta correttamente utilizzato, la delega viene eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano effettuati; in caso contrario questi ultimi si considerano come non effettuati.
La mancata esecuzione della delega viene comunicata telematicamente dall’Agenzia al soggetto che ha effettuato la trasmissione, mentre al contribuente verrà inviata comunicazione in merito all’applicazione delle sanzioni sopra riportate.
Prima di procedere con il pagamento, il contribuente ha tuttavia la facoltà di fornire chiarimenti all’Agenzia. Nel caso inoltre in cui il contribuente paghi le somme previste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nessuna sanzione verrà iscritta a ruolo.