In sede di conversione del decreto fiscale in legge, è stata introdotta una novità. Quest’ultima si riferisce alla possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale i crediti oltre 5.000 euro, solo dopo la presentazione della dichiarazione.
Le disposizioni precedenti non prevedevano questo nuovo termine temporale; era possibile infatti utilizzare liberamente i crediti sorti, anche senza attendere la presentazione della dichiarazione. Con la nuova disposizione invece si distinguono due casi:
- Crediti inferiore a 5.000 euro: sono liberamente utilizzabili e non occorre attendere la presentazione della dichiarazione;
- Crediti superiori a 5.000 euro: sono utilizzabili sono a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da cui il credito emerge (si parla quindi almeno del mese di maggio, che è il mese a partire dal quale la dichiarazione può essere presentata).
I crediti interessati sono:
- Crediti relativi alle imposte sui redditi;
- Crediti relativi alle addizionali sulle imposte sui redditi;
- Imposte sostitutive sui redditi d’imposta;
- Irap.
Si tratta ovviamente dei crediti maturati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Lo scopo di tale novità è quello di evitare le indebite compensazioni di crediti.
È infine opportuno inoltre ricordare che quanto sopra detto vale solo per la compensazione orizzontale (cioè relativa a crediti e debiti di diversa natura) e non per quella verticale (cioè relativa a crediti della stessa natura).
Ulteriore novità introdotta dalla legge di conversione al decreto fiscale è l’obbligo, esteso ora a tutti e non solo più ai detentori di partita IVA, di ricorrere ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe mediante compensazione.
L’obbligo di utilizzo dei canali telematici vale anche per i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta al fine di recuperare le eccedenze di versamento di ritenute, rimborsi o bonus (ad esempio bonus 80 euro).