Ecobonus e sismabonus: vantaggi per tutti!

Feb 27, 2020 | Banche e finanza

Sconto in fattura e credito d’imposta

Grazie alla risoluzione n. 96/E del 20/11/2019, sono stati introdotti i codici tributo per permettere, ai fornitori, di utilizzare in compensazione il credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura applicato ai clienti per interventi per la casa inerenti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico.

I codici tributo introdotti sono i seguenti:

  • 6908: Ecobonus – recupero dello sconto praticato dal fornitore;
  • 6909: Sismabonus – recupero dello sconto praticato dal fornitore.

Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza su questa nuova risoluzione.

I contribuenti che hanno effettuato interventi inerenti al sismabonus e all’ecobonus (non sono invece ammessi allo sconto in fattura gli interventi di risparmio energetico non qualificato), possono ottenere, invece della detrazione delle spese per 10 anni, uno sconto immediato in fattura pari all’importo della detrazione stessa.

Ma come fare?

Per poter usufruire dello sconto i contribuenti devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate via internet o tramite la compilazione di un modulo. Grazie a questa comunicazione i contribuenti comunicano di aver usufruito di un intervento per cui è possibile ottenere lo sconto in fattura. Le comunicazioni, relative all’anno 2019, potevano partire dal 16 ottobre 2019 e potranno arrivare fino al 28 febbraio 2020. Il fornitore potrà recuperare lo sconto dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione.

Lo sconto concesso in fattura viene anticipato dal fornitore, che verrà rimborsato tramite la concessione di un credito d’imposta pari allo sconto concesso, da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. L’Agenzia effettuerà dei controlli per verificare il rispetto della quota di credito disponibile per ogni anno e, nel caso vi sia una parte di credito non utilizzata, questa potrà essere utilizzata in compensazione negli esercizi successivi.

I crediti utilizzabili dal fornitore in compensazione sono proprio quelli che i clienti richiedenti lo sconto hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate. Prima di utilizzare tali crediti tuttavia, il fornitore deve confermare di aver effettuato l’intervento e che il cliente ha fatto richiesta dello sconto in fattura.

Il fornitore può anche cedere il credito ai suoi fornitori di beni e servizi, esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

Oltre alla risoluzione n.96/E, è stata introdotta, sempre in data 20/11/2019, la risoluzione n.94/E, relativa al sismabonus acquisti e agli interventi di risparmio energetico “non qualificato”.

Il primo caso prevede che gli acquirenti di unità immobiliari beneficiari delle detrazioni previste per la riduzione del rischio sismico (DL 4 63/2013), possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione. Questo è possibile nel caso in cui unità immobiliare sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione.

Il secondo caso invece si riferisce ai beneficiari di detrazioni per interventi di risparmio energetico “non qualificato”, ossia quelli che prevedono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie in base all’art.16 del Tuir. In questo caso la cessione del credito è possibile solo nei confronti del fornitore (non di altri soggetti privati), che lo può cedere ai suoi fornitori di beni e servizi, ma questi non potranno cederlo ulteriormente.

In merito alla risoluzione n.94/E sono stati rinominati i seguenti codici tributo:

  • 6890: Ecobonus – utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto;
  • 6891: Sismabonus – utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto.