Da oggi, senza alcun dubbio, si può!
La regola generale per la deducibilità dei costi sostenuti dai dipendenti in trasferta prevede che le spese siano certe, documentate e che rispettino le regole di competenza. La normativa inoltre prevede che le spese sono deducibili a condizione che il documento commerciale contenga il codice fiscale del dipendente o la partita Iva del soggetto che vuole dedurre la spesa.
È proprio in merito a questo ultimo aspetto che si vuole fare chiarezza. Basandosi infatti anche su diversi chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate gli scorsi anni, si evince che scontrini, ricevute e fatture potevano già essere utilizzati in deduzione anche senza codice fiscale o partita Iva; questo tuttavia era possibile solo se venivano adottate alcune specifiche cautele, ossia: il riporto nella nota spese del dipendente e l’annotazione nella contabilità dell’azienda.
La motivazione alla base della predetta interpretazione, risiede nel fatto che il costo sostenuto dall’azienda per il dipendente in trasferta è un costo che si riferisce all’attività imprenditoriale e, in quanto tale, è deducibile dal reddito d’impresa.
Le interpretazioni che sono state date alla norma in passato sono tutt’ora condivise e in seguito anche a un’ufficiosa conferma data dall’Agenzia delle Entrate in un recente incontro, non resta più alcun dubbio.