CHE RISCHI CONCRETI CORRE L’IMPRENDITORE CON IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA?
Abbiamo già parlato dell’approccio forward looking richiesto dalle banche in seguito all’introduzione delle regole EBA (clicca qui se ti sei perso il relativo articolo). Ebbene, in quest’ottica possiamo affermare che questo approccio è sostanzialmente diventato obbligatorio per legge grazie al nuovo Codice della Crisi d’Impresa.
Il 15 luglio 2022 infatti, dopo numerose proroghe e rinvii, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli slittamenti sono stati causati con ogni probabilità dalla crisi pandemica, ma anche dalla necessità di recepire le direttive comunitarie relative alla c.d. “Insolvency”.
Il nuovo codice, da un lato ha introdotto nuovi strumenti giuridici al fine di aiutare le imprese nella risoluzione e nell’uscita dal periodo di crisi, ma dall’altro ha comportato l’introduzione di nuovi obblighi.
Il primo obbligo è quello relativo ai nuovi adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Il secondo obbligo è quello, per ulteriori tipologie di società, di dotarsi dell’organo di controllo o del revisore legale.
La normativa prevede infine di “attivarsi senza indugio” e anche questo può essere considerato come una sorta di terzo obbligo; ciò significa che l’imprenditore dovrà avere un atteggiamento proattivo e trovare ed adottare immediatamente le soluzioni necessarie a risolvere la crisi e garantire la continuità aziendale.
All’inizio dell’articolo abbiamo parlato di obbligo in relazione all’ottica forward looking. Come mai? Perché il codice parla espressamente di verifica delle prospettive di continuità aziendale e sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi. Ciò significa quindi che anche gli strumenti di monitoraggio dell’impresa, come budget di cassa, budget economici e ancora meglio business plan, dovranno rispettare tali tempistiche.
E c’è dell’altro!
Si parla di obbligo in quanto il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla crisi d’impresa, implica delle conseguenze in termini di responsabilità.
Poi è importante sottolineare che la norma parla di imprenditore in senso ampio, nessuno escluso! Considera infatti sia l’imprenditore individuale che l’imprenditore collettivo, come le società di persone e di capitali (come Sas, Snc, Srl, per citare le più diffuse).
In tema di responsabilità, e collegati con il Codice della crisi, entrano in gioco anche gli artt. 2086 e 2476 del Codice Civile secondo cui rispettivamente devono essere rispettati i seguenti obblighi:
- L’imprenditore ha il dovere di istituire gli assetti adeguati ai fini della tempestiva rilevazione dello stato della crisi e di assumere idonee iniziative.
- Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società dai danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge. La norma quindi prevede l’obbligo, anche in capo alle srl, di conservare l’integrità del capitale sociale nei confronti di tutti i creditori
- Secondo l’art.2486 inoltre, nel caso si verifichi una causa di scioglimento della società, e gli amministratori non abbiamo operato per conservarne il patrimonio, il danno a loro imputabile è dato dalla differenza tra il Patrimonio Netto alla data di apertura di una procedura concorsuale e il Patrimonio Netto alla data in cui si è verificato lo scioglimento.
Quest’ultima affermazione, e il rischio patrimoniale che ne deriva, sono molto impattanti per l’imprenditore.
E tu quanto ne sei realmente consapevole?
Ecco il motivo per cui ne stiamo parlando, ovvero per divulgare il più possibile queste novità e aiutarti a prendere le opportune decisioni per proteggerti. L’unica soluzione per tutelarsi contro la crisi e non soccombere a causa delle conseguenze in materia di responsabilità, è pianificare. Gli strumenti di controllo prospettici sono fondamentali e, come abbiamo già ricordato, l’imprenditore non può più farne a meno. Noi siamo a tua disposizione per aiutarti nella loro predisposizione e, nel frattempo, non perderti i prossimi articoli in tema di crisi d’impresa!