Il D.lgs n.14 del 12 gennaio 2019 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg) ha introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il decreto ha riordinato le procedure concorsuali e ha istituito le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Aspetto fondamentale da mettere in evidenza è il fatto che la disciplina è applicabile all’imprenditore di ogni genere; sono quindi compresi anche gli imprenditori individuali, le imprese agricole e quelle minori. Restano invece escluse:
le grandi imprese;
gruppi di imprese di rilevante dimensione;
le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB.
A causa tuttavia del Covid-19 è opportuno segnalare il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 1°settembre 2021; sono invece slittati al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione, descritti in seguito, a carico degli organi di controllo societari o dei creditori pubblici qualificati.
L’obiettivo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è quello di fare in modo che le aziende in difficoltà finanziaria si ristrutturino in una fase precoce, al fine di evitare l’insolvenza. Diventa fondamentale quindi essere in grado di percepire i segnali della crisi e attuare in seguito le misure adatte al suo superamento.
È stato posto il focus sulla necessità di fare un piano di impresa e di monitorare l’andamento aziendale e dei flussi finanziari al fine di intercettare i segnali della crisi. A tal fine sono stati introdotti:
- Gli obblighi organizzativi e gli strumenti di allerta;
- Gli indicatori della crisi;
- L’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) e la procedura di composizione della crisi.
1. Gli strumenti di allerta e gli obblighi organizzativi:
Il Codice della crisi prevede l’obbligo per l’imprenditore (e quindi per tutti i tipi di società di capitali e di persone) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, al fine di rilevare tempestivamente la crisi e di adottare tutti gli strumenti previsti per superare la stessa e garantire la continuità aziendale.
Sono stati previsti degli strumenti di allerta, tra cui gli obblighi di segnalazione. In un primo caso, dove presenti, sono gli organi di controllo societari, il revisore o la società di revisione che segnalano all’organo amministrativo della società l’esistenza dei segnali della crisi. Quest’ultimo entro 30 giorni dovrà individuare le soluzioni da applicare. Se nei successivi 60 giorni tali soluzioni non vengono messe in atto, gli organi di controllo segnaleranno la società all’OCRI.
È previsto inoltre un obbligo di segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione, al superamento di determinate soglie. Se entro 30 giorni il debitore non avrà estinto o regolarizzato il debito o presentato istanza di composizione della crisi, scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI.
2. Gli indicatori della crisi:
Al fine di monitorare l’andamento della situazione aziendale e rilevare lo stato di crisi, sono stati introdotti, dal CNDCEC, gli indici di allerta, ossia degli indicatori ad hoc a seconda della tipologia di settore, che, analizzati nel loro insieme, mettono in evidenza la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi ed evidenziano i ritardi reiterati dei pagamenti. Tali indici mostrano anche le capacità dell’impresa di far fronte agli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto al capitale di terzi.
Nel caso in cui l’impresa ritenga non adeguati gli indici prestabiliti, può calcolarne di diversi dando apposita motivazione in Nota Integrativa e facendoli attestare da un professionista indipendente.
3. L’istituzione dell’OCRI e la procedura di composizione della crisi:
A differenza della procedura di allerta, il cui scopo è quello di far evidenziare i segnali della crisi attraverso la segnalazione all’OCRI e cercare una soluzione, il procedimento di composizione assistita della crisi ha finalità diverse. L’obiettivo è infatti quello di trovare una soluzione attraverso una trattativa con i creditori, grazie anche all’intervento dell’OCRI.
Il fulcro di tutto è quindi proprio questo nuovo organo, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e cultura, che si occupa di raccogliere le segnalazioni sopra indicate, di gestire il procedimento di allerta e di assistere l’imprenditore nel caso di composizione assistita della crisi.
Nel caso venga effettuata la segnalazione, l’OCRI nomina un collegio di 3 esperti indipendenti che, entro 15 giorni, dovranno valutare se sussistono o meno i presupposti della crisi. Al termine del processo potranno archiviare la segnalazione o individuare insieme al debitore le soluzioni da attuare.
Nel caso invece si ricorra al procedimento di composizione della crisi (in seguito all’esito della procedura di allerta o anche senza previa segnalazione), il collegio dovrà analizzare la complessiva situazione aziendale e ottenere l’elenco di tutti i creditori dell’imprenditore, al fine di trovare un accordo con questi ultimi. L’OCRI in questo caso fungerà sia da consulente del debitore, sia da mediatore attivo tra le parti. Al termine del procedimento, che potrà durare al massimo 3 + 3 mesi, nel caso in cui non sia stato trovato un accordo con i creditori e permanga lo stato di crisi, il debitore presenterà, entro 30 giorni, la domanda di accesso a una delle procedure previste per la regolazione della crisi e dell’insolvenza (ex art.37 del CII, comma 1). Nel caso in cui la richiesta di accesso sia tempestiva, sono previste a favore del debitore le così dette misure premiali.
Quali conclusioni possiamo trarre?
Sulla base di tutto questo, appare chiara la necessità di cambiare il modo di fare impresa. L’imprenditore infatti deve modificare il suo focus e dare un’importanza sempre maggiore alla fase previsionale della sua attività e non solo a quella a consuntivo. Le nuove parole d’ordine sono quindi pianificazione e controllo.
Da qui nasce quindi l’inderogabile esigenza di dotarsi di sistemi che permettano un’analisi previsionale delle grandezze aziendali. Ne sono esempi perfetti il budget, sia economico che finanziario e il business plan. Essi permettono di monitorare costantemente i flussi di cassa e di conseguenza lo stato di salute dell’intera azienda. L’adozione di strumenti come questi permetterà di:
accrescere la competitività dell’impresa;
aiutare il management a prendere decisioni consapevoli;
ottenere più facilmente accesso al credito.