Il Decreto Legge n.23 del 08/04/2020, il così detto Decreto Liquidità, ha introdotto, tra le numerose disposizioni, delle modifiche in capo a vari articoli del Codice Civile. I fatti da considerare sono quelli verificatesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 09/04/2020 al 31/12/2020. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese in questo difficile scenario economico causato dalla pandemia Covid-19.
Principali temi affrontati:
I temi sono sostanzialmente due:
- Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo (entro e al di sotto del minimo legale) in caso di perdite
- Finanziamenti alla società da parte dei soci
1. Riduzione del capitale sociale in caso di perdite
Ecco cosa cambia e cosa resta per SPA ed SRL in tema di riduzione del capitale per perdite e possibile conseguente causa di scioglimento della società.
Cosa cambia:
Perdite per oltre un terzo del capitale sociale
In caso di perdita di oltre un terzo dell’importo del capitale sociale e impossibilità di ridurla a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, NON sarà necessario ridurre il capitale in proporzione alle perdite stesse. Lo stesso vale anche nel caso di società con azioni emesse senza valore nominale (artt.2446, 2482-bis c.c.).
Perdite per oltre un terzo che portano il capitale al di sotto del minimo legale
In questi casi NON sarà necessario deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento fino ad almeno il limite legale, o la trasformazione della società (artt.2447 e 2482-ter c.c.).
Alla luce di quanto sopra previsto, in caso di riduzione al di sotto del limite legale, è risultato ovvio stabilire la NON operatività della causa di scioglimento della società per perdite al di sotto del minimo legale per SPA, SAPA, SRL e società cooperative (artt.2484 1°comma e 2545-duodecies del Codice Civile).
Sembrano venir meno quindi, anche se sarebbe opportuno un chiarimento normativo, i doveri degli amministratori in tema di gestione della società al fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale in caso di scioglimento (art.2486 c.c.).
Cosa resta:
Perdite per oltre un terzo del capitale sociale
In questo caso gli amministratori dovranno comunque:
- Convocare l’assemblea dei soci per fornire loro una Relazione Illustrativa riportante la situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio sindacale o del revisore;
- Informare l’assemblea sui fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della Relazione.
Perdite per oltre un terzo che portano il capitale al di sotto del minimo legale
Anche in questo caso rimane l’obbligo di convocazione dell’assemblea.
Restano infine validi: il divieto di distribuzione dei dividendi fino a quando il capitale non viene reintegrato o ridotto in misura corrispondente alle perdite; il limite di emissioni di obbligazioni nelle Spa, il cui valore non può essere superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili sulla base dell’ultimo bilancio approvato (art.2412 cc).
2. Finanziamento dei soci alla società
Con il Decreto Liquidità è stata introdotta, per i finanziamenti erogati dai soci dal 09/04/200 al 31/12/2020, la NON applicabilità degli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile.
Quindi quali sono le novità introdotte?
- Il rimborso dei soci NON è postergato al soddisfacimento degli altri creditori (i loro crediti sono quindi considerati sullo stesso piano degli altri crediti chirografari);
- Il socio NON deve restituire quanto ottenuto dalla società a titolo di rimborso se ciò è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.
Quali finanziamenti vengono considerati?
Si intendono in questi casi i finanziamenti erogati nel periodo considerato e in qualunque forma, in un momento in cui l’impresa presenta uno sbilanciamento tra indebitamento e Patrimonio netto o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
A chi è indirizzata la normativa?
Quanto previsto dal Decreto Liquidità si applica alle SRL e per estensione anche alle SPA e vale anche per i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita direzione e coordinamento o da altri soggetti a essa sottoposti (art.2497-quinquies c.c.).
La disciplina è stata introdotta per incentivare, in questo momento di difficoltà economica, tutti i canali di finanziamento alle imprese e per farlo è stato necessario quindi sospendere la postergazione dei soci rispetto agli altri creditori.